Il Disegno di legge sull’intelligenza artificiale è stato approvato alla Camera ma con modifiche importanti.
Rispetto al testo deliberato del Senato (Ddl 1146) lo scorso marzo, il documento emanato dalla Camera la scorsa settimana (Ddl 2316) apporta modifiche a contenuti e obiettivi, pur mantenendone l’impianto. Modifiche sostanziali in alcuni dei 28 articoli che mirano a disciplinare a livello nazionale l’uso dell’AI nei settori strategici, rappresentando la prima cornice legislativa italiana sul tema nel rispetto dei principi deliberati dall’AI Act europeo.
Obiettivo garantire “un utilizzo corretto, trasparente e responsabile” dell’AI, senza discriminazioni, nel rispetto della libertà di espressione, con l’uomo al centro (art. 1-2).
Ma tra i nuovi principi inseriti nel Ddl 2316 alcuni sono sostanziali.
In particolare, il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella definizione della strategia nazionale per l’intelligenza artificiale senza ulteriori obblighi negli ambiti già disciplinati.
Ma anche la rimozione dell’obbligo di ubicare i data center dedicati allo sviluppo dell’AI esclusivamente sul territorio nazionale, un provvedimento che favorisce le Big Tech e i loro modelli di addestramento dell’AI e riduce la spinta a investire in tecnologie locali e nel cloud sovrano europeo.
Alcune delle modifiche al Ddl
1 – Inserito il principio che l’AI non deve pregiudicare la libertà del dibattito democratico, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato e i diritti fondamentali di ogni cittadino (art. 3)
2 – Inserita la necessità di tutelare i minori sotto i 14 anni, che potranno accedere ai sistemi di AI solo con il consenso genitoriale, nel rispetto del trattamento dei dati personali (art.4).
3 – Ribadita la necessità di supportare il tessuto produttivo nazionale, pmi e micro imprese, per spingere la competitività, anche con attenzione alla robotica (art.5).
4 – Eliminato il riferimento al fatto che i sistemi di AI destinati al mondo della pubblica amministrazione (ad eccezione di quelli all’estero nell’ambito di operazioni militari) debbano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, pur garantendo la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini (art. 6).
5 – Incoraggiato l’utilizzo dell’AI in ambito sanitario ma ribadito il principio che la decisione clinica finale rimane del medico. Viene istituita la piattaforma nazionale di AI gestita da Agenas per supportare la medicina territoriale (art. 7-9).
6 – Prevista la realizzazione di un osservatorio nazionale sull’AI nel mondo del lavoro, per monitorare l’impatto sull’occupazione e promuovere la formazione delle persone. Fermo restando che l’AI non può violare la dignità umana, né discriminare in base a sesso, età o orientamento (art. 10-11).
7 – Ribadito il codice di condotta etico in ambito giuridico. Avvocati o legali che utilizzano l’AI devono comunicarlo ai clienti. L’AI potrà solo supportarli non decidere al loro posto. Anche l’interpretazione e l’applicazione della legge rimangono sotto il controllo del magistrato ed è vietato qualsiasi automatismo nella stesura delle sentenze (art 12-15).
8 – Il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove, d’intesa con i Ministri competenti, la definizione della strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, cioè come regolamentare l’uso di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di AI, senza ulteriori obblighi negli ambiti già disciplinati per evitare oneri aggiuntivi rispetto alla normativa europea in vigore. Il coinvolgimento di più attori in un comitato per il coordinamento delle attività richiede il supporto oltre che di altri ministeri (Economia, Made in Italy, Università e Ricerca, PA, Salute), anche delle agenzie nazionali (Agid, Acn) o di soggetti quali Banca d’Italia, Consob e Ivass.
In tema di vigilanza, l’Agenzia per l’Italia Digitale vigilerà sullo sviluppo, mentre l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale su sicurezza e conformità. In tema di dati e privacy, oltre alle competenze attribuite al Garante per la protezione dei dati personali, entra in campo anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) come coordinatrice dei servizi digitali (art. 16-20).
9 – Ribadita la necessità di trasparenza sull’uso dell’AI: chi diffonde contenuti audio, video, fotografici o testuali generati dall’AI dovrà indicarlo chiaramente con l’etichetta “AI” visibile. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, le opere create con l’AI sono protette solo se la loro creatività è frutto del lavoro “intellettuale” dell’autore (art. 23-24).
10 – Nasce il reato di diffusione di contenuti falsi creati con l’AI, specialmente in contesti vulnerabili per la società, con una serie di aggravanti legati all’uso dell’intelligenza artificiale nei reati comuni, o di ostacolo alla pubblica o la privata difesa, in violazione della normativa in materia di diritto d’autore, frode e manipolazione finanziaria (art. 25-26).
11 – Confermata l’assenza di oneri a carico della finanza pubblica per l’attuazione della legge (art.27) e il ruolo di Acn per stipulare accordi di collaborazione con consorzi, fondazioni, società pubbliche o privata (in paesi Nato e extraeuropei) con i quali vige un accordo di cooperazione per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale (art.28).
Il testo del disegno legge così riformulato dalla Camera tornerà al Senato per l’iter conclusivo di approvazione. Terzo passaggio necessario per diventare legge. Nel caso di ulteriori modifiche, tornerà alla Camera.
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