Il clamore, la caduta e la regolamentazione: in tre parole la sintesi dei recenti eventi che hanno coinvolto le criptovalute di cui i Bitcoin rappresentano la moneta virtuale più conosciuta.
Il “nuovo” strumento finanziario, dopo essere venuto alla ribalta ed essere uscito dalle mura segrete degli addetti ai lavori, ha visto impennarsi e poi crollare la propria quotazione; gli stessi Bitcoin lo scorso dicembre hanno quasi raggiunto i 20 mila dollari di valutazione per poi vederla scendere, tra alti e bassi, all’attuale valore di circa 10 mila dollari.
Senza entrare nel merito del dibattito se le criptovalute siano o meno una bolla finanziaria, quest’ultime oramai hanno fatto il loro prepotentemente ingresso sul mercato finanziario.
Come spesso accade, la legge, la regolamentazione di fronte alle novità tecnologiche si trova a dover intervenire in maniera reattiva per definire i confini normativi in cui “ingabbiare” il loro utilizzo e le criptovalute non fanno eccezione.
Nel mondo queste frontiere legislative variano tra i diversi Stati e per quanto riguarda il nostro Paese, l’art. 1, comma 2, lettera qq del D.Lgs. 231/2007 – modificato dal D.Lgs. 90/2017 – definsce “valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
Il percorso che porterà alla definizione di una regolamentazione chiara e strutturata, però, è solo agli inizi ma negli scorsi giorni, intanto, sono stati posti due tasselli, probabilmente provvisori, per la gestione fiscale delle criptocurrency.
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, dichiarato le monete virtuali assimibili alle valute estere con il conseguente obbligo da parte delle persone fisiche residenti in Italia che hanno investito in criptovalute di compilare il quadro RW del Modello Redditi.
Ma cosa è il quadro RW?
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dai soggetti equiparati residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendente dalle modalità della loro acquisizione.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non ha specificato se per le monete virtuali si applichi l’obbligo di dichiarazione anche al di sotto dei 15 mila euro, soglia, questa, sotto la quale non si ha il vincolo di attestazione per i depositi e i conti bancari costituiti all’estero.
Le Entrate hanno, invece, specificato come le valute digitali non siano soggette all’imposta Ivafe sulle attività finanziarie detenute all’estero prevista dallo stesso quadro RW e come, invece, per esse si applichi l’Irpef.
Nell’attesa che vengano chiariti i dubbi e definita un’impalcatura legislativa più stabile e strutturata per questo strumento monetario, Minotauro, metà investimento finanziario e metà modalità di pagamento, il messaggio lanciato dal Fisco è chiaro: le attività finanziare aventi oggetto le criptovalute vanno monitorate.
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