Nei mesi di chiusura delle attività, di utilizzo massivo dello smart working, con la riduzione del traffico nelle strade, a beneficiarne è stato l’ambiente. Anche perché con i bonus mobilità erogati dalle istituzioni è rifiorito il mercato delle biciclette e cresciuto anche quello dei monopattini e delle bici elettriche (e-bike). Lo dicono i dati. Il mercato delle e-bike, secondo uno studio di Confindustria Ancma (l’Associazione Nazionale Ciclo e motociclo rappresenta dal 1914 l’industria nazionale delle due ruote e la sua filiera), nel 2020 ha registrato una crescita del 20% delle vendite di e-bike sul 2019 per un volume complessivo di unità vendute di due milioni di pezzi (circa 350mila in più rispetto al 2019).
Il cambiamento comunque impone qualche riflessione: se da una parte infatti è apprezzabile la riduzione dello smog legato all’inquinamento automobilistico – abbattere le emissioni di CO2 è fondamentale – dall’altro si tratta di un fenomeno, quello di e-bike e monopattini, cui bisogna prestare attenzione in termini di sicurezza, a partire dalla qualità del prodotto che viene immesso sul mercato. E a prestare attenzione devono essere sia i consumatori finali, nel momento della scelta e dell’acquisto, sia il legislatore.
Interviene sul tema Alberto Macchi, Business Line Manager Direttiva Macchine e Industria 4.0 di Tüv Italia: “Siamo felici che la mobilità sostenibile stia prendendo piede così rapidamente anche nel nostro Paese, avvicinandoci sempre più ai paesi del Nord, da sempre molto avanti sotto questo punto di vista. ]…[ La crescita dovrà essere sostenuta da infrastrutture adeguate per permettere una circolazione in sicurezza. In aggiunta, bisognerà prestare la giusta attenzione alla qualità dei prodotti che vengono e verranno immessi sul mercato”, che è tra i compiti di Tüv Italia, come ente di certificazione.
Innanzitutto cerchiamo di capire con precisioni cosa caratterizza il mezzo e-bike e la differenza con le biciclette a pedalata assistita. La Direttiva Europea 2002/24/CE, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, definisce le bicilette elettriche mezzi “dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”. Non sono e-bike quindi le biciclette a pedalata assistita perché rispettano una serie di limitazioni così specificate: il loro motore non spinge oltre i 25 km/h, e “stacca” a tale velocità, la potenza è limitata a 250 Watt, ed infine l’attivazione del motore avviene solo con il movimento effettivo dei pedali, senza manette, manopole, acceleratori etc.
E’ importante, anzi fondamentale, attivarsi sul tema della sicurezza anche perché per l’e-bike ad oggi, come spiega Macchi, “non esiste l’omologazione, ma si parla solo di marcatura CE, ovvero il costruttore immette sul mercato il prodotto sotto la propria responsabilità”.
Sulla base delle definizioni appena articolate la Commissione Europa ha deciso di far rientrare le e-bike sotto l’ombrello della Direttiva Macchine 2006/42/CE che vincola produttori e distributori di diverse attrezzature meccaniche a una serie di obiettivi, tra cui la dimostrazione della conformità del prodotto alle diverse normative UE, per quanto riguarda le macchine con i fornitori di certificazione indipendenti chiamati ad aiutare i produttori nel processo di test in modo da facilitare l’approvazione dei prodotti.
Una volta approvato, un marchio CE può essere applicato al prodotto, consentendone la distribuzione nell’UE e nello Spazio Economico Europeo (See). I requisiti essenziali di sicurezza riguardano per esempio la progettazione e la costruzione di una macchina ed il rispetto della Direttiva Macchine europea è obbligatorio per qualsiasi produttore o distributore che desidera vendere i propri prodotti nell’UE o all’interno del See. La mancata conformità comporta multe, ritiri di prodotti dal mercato e divieto di distribuzione in Europa. “Il mancato rispetto della Direttiva Macchine europea – prosegue Macchi – e la mancata conformità possono comportare multe, ritiri di prodotti dal mercato e divieto di distribuzione in Europa”.
La maggior parte dei requisiti per adempiere alla Direttiva 2006/42/CE, sono già stati previsti in fase di armonizzazione della norma EN 15194, è quindi lecito presumere che un’e-bike conforme a quest’ultima norma lo possa essere anche rispetto alla Direttiva. Il fabbricante deve predisporre in proposito un Fascicolo Tecnico in conformità a quanto indicato nell’allegato VII lettera A dell’allegato I della Direttiva Macchine in modo da dare evidenza della conformità del prodotto; la Direttiva Macchine poi impone ai fabbricanti di e-bike anche l’applicazione al veicolo di una targhetta contenente la marcatura CE che documenta la conformità e deve essere accompagnata da una Dichiarazione CE di conformità. La targhetta di marcatura sull’e-bike deve infine essere visibile, leggibile e indelebile e la sua posizione deve essere accanto al nome del fabbricante.
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