Dal 22 ottobre 2026, il diritto alla riparazione è legge applicata anche in Italia. Entra infatti in vigore il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre, con cui il Governo recepisce la direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della riparazione dei beni. Il testo arriva quasi tre mesi dopo il termine del 31 luglio fissato da Bruxelles e sceglie la via dell'”innesto”: i quattro articoli e i due allegati del decreto inseriscono nel Codice del consumo un nuovo Titolo II-bis, dedicato alla riparazione, e intervengono sulla garanzia legale di conformità.

Perché puntare sulla riparazione

Il presupposto della direttiva nasce da un’asimmetria economica: quando un elettrodomestico o un dispositivo elettronico si guasta, sostituirlo risulta spesso più semplice ed economico che ripararlo, sempre che la riparazione sia praticabile. Secondo le stime riportate dal Consiglio dell’UE, lo smaltimento anticipato di beni ancora riparabili genera ogni anno 35 milioni di tonnellate di rifiuti, assorbe 30 milioni di tonnellate di risorse e produce 261 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra.
Le norme europee agiscono su entrambe le parti del mercato: ai consumatori offrono una riparazione più rapida ed economica, ai fabbricanti chiedono prodotti più durevoli, riparabili e riciclabili. Tra gli obiettivi figurano anche il rafforzamento del settore della riparazione, con nuova occupazione qualificata, e un minore consumo di materie prime critiche; il Consiglio stima in 4,8 miliardi di euro il potenziale di crescita e investimenti nell’Unione. La direttiva si salda inoltre ai requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) 2024/1781, che riguardano anche la disponibilità dei ricambi.

Ecodesign e perimetro di azione

Il fulcro del recepimento è il nuovo articolo 127-quinquies del Codice del consumo, che introduce l’obbligo di riparazione a carico del fabbricante. L’obbligo non è generalizzato: riguarda i difetti che si manifestano al di fuori della responsabilità del venditore, cioè oltre la garanzia legale, e vale solo per i beni per i quali gli atti dell’Unione richiamati nel nuovo allegato II-decies prevedono specifiche di riparabilità. Gli atti elencati sono undici e coprono lavatrici e lavasciuga domestiche, lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, asciugabiancheria, aspirapolvere, display elettronici, smartphone, telefoni cellulari, cordless e tablet, apparecchiature di saldatura, server e prodotti di archiviazione dati, batterie per mezzi di trasporto leggeri e, per effetto della direttiva delegata (UE) 2026/74, apparecchi domestici per il riscaldamento d’ambiente locale. Server e sistemi di storage entrano per effetto del rinvio agli atti di ecodesign, ma titolare del diritto resta il consumatore persona fisica. L’elenco seguirà le modifiche europee tramite decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Cosa cambia per la filiera

Su richiesta del consumatore, il fabbricante deve riparare il bene a un prezzo ragionevole o a titolo gratuito, entro un tempo ragionevole dal momento in cui ne entra in possesso. Può affidare l’intervento a terzi, fornire un bene sostitutivo per la durata della riparazione e, quando l’intervento risulta impossibile – unico caso in cui l’obbligo viene meno –, proporre un prodotto ricondizionato. Se il fabbricante ha sede fuori dall’Unione, l’obbligo scorre lungo la catena: ricade sul rappresentante autorizzato, in sua assenza sull’importatore e, in ultima istanza, sul distributore. Specificare è importante: l’obbligo del fabbricante riguarda difetti che non derivano da un difetto di conformità, cioè guasti fuori dalla garanzia legale. Per questo i considerando prevedono espressamente che il fabbricante possa chiedere un pagamento, a patto che il prezzo non sia tale da dissuadere il consumatore dal riparare. La riparazione è invece gratuita per obbligo quando il difetto rientra nella garanzia legale. In quel caso però l’obbligo è del venditore, non del fabbricante (articolo 135-ter del Codice del consumo).

Infografica - Il diritto alla riparazione in Italia
Infografica – Il diritto alla riparazione in Italia

Ricambi e strumenti vanno offerti a prezzi che non scoraggino l’intervento, e i prezzi indicativi delle riparazioni ordinarie devono essere pubblicati su un sito ad accesso libero. La disposizione con le implicazioni tecniche più dirette è il comma 6 dell’articolo 127-quinquies: i fabbricanti non possono adottare clausole contrattuali né tecnologie hardware o software che impediscano la riparazione, salvo fattori legittimi e oggettivi come la tutela della proprietà intellettuale. In particolare, non possono ostacolare l’uso, da parte dei riparatori indipendenti, di ricambi originali, di seconda mano, compatibili o realizzati con stampa 3D, purché conformi ai requisiti di legge, ad esempio in materia di sicurezza dei prodotti. Né possono rifiutare l’intervento perché il bene è già passato per le mani di un altro riparatore. Resta in ogni caso la libertà del consumatore di rivolgersi al riparatore che preferisce.

Modulo europeo e garanzia estesa

Sul versante della trasparenza, l’articolo 127-quater introduce il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il riparatore non è obbligato a utilizzarlo, ma se lo fa deve consegnarlo gratuitamente, su supporto durevole e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto. Il documento indica tra l’altro difetto, tipo di intervento, prezzo (o metodo di calcolo e importo massimo), tempi ed eventuale bene sostitutivo, e le sue condizioni restano vincolanti per 30 giorni, prorogabili di comune accordo. La diagnostica può essere addebitata se necessaria e comunicata in anticipo, ma va rimborsata se il consumatore accetta il modulo e la riparazione non viene eseguita. Un modulo completo e accurato vale inoltre come adempimento degli obblighi informativi precontrattuali previsti dal Codice.

La seconda direttrice riguarda la garanzia legale. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 133 stabilisce che, quando il consumatore sceglie la riparazione per rimediare a un difetto di conformità, la responsabilità del venditore si estende una sola volta di dodici mesi. Prima di intervenire, il venditore deve informare il cliente del diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione e della possibile estensione. Durante la riparazione può offrire gratuitamente un bene sostitutivo, anche ricondizionato, e su richiesta esplicita del cliente può assolvere l’obbligo di sostituzione con un prodotto ricondizionato. Tra i requisiti oggettivi di conformità del bene entra inoltre, accanto alla durabilità, la riparabilità. In base alla disciplina transitoria, queste modifiche si applicano ai contratti conclusi a partire dal 31 luglio 2026.

Vigilanza, sanzioni e piattaforma

Il presidio è affidato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), che può intervenire d’ufficio o su segnalazione, inibire le condotte e rimuoverne gli effetti. Le violazioni degli obblighi su modulo, riparazione e informazioni sono punite con sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna infrazione, limiti che raddoppiano nei casi di particolare gravità o di recidiva. Il 50% dei proventi sarà riassegnato a un fondo del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per iniziative che favoriscano il rispetto delle nuove regole. È nullo ogni patto che escluda o limiti i diritti previsti a danno del consumatore, e la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Il Mimit è il punto di contatto con la Commissione Europea per la sezione italiana della piattaforma online europea per la riparazione, un’estensione del portale Your Europe che, secondo il Consiglio, dovrebbe diventare operativa nel 2027. Vi potranno aderire riparatori, venditori di beni ricondizionati e iniziative di riparazione partecipativa; per i consumatori l’accesso sarà gratuito. Presso il Mimit nasce infine l’Osservatorio nazionale sulla riparazione, con il compito di monitorare il settore e coordinare gli attori istituzionali e sociali nella verifica degli effetti del recepimento, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Resta aperto il nodo interpretativo: né la direttiva né il decreto quantificano il prezzo e il tempo ragionevoli su cui poggia l’obbligo di riparazione. Saranno la prassi applicativa e l’attività di vigilanza dell’Agcm a definirne, nei fatti, la portata.

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