Il 27 settembre 2026 è data di riferimento per gli operatori e-commerce, gli uffici marketing e le funzioni legal di ogni impresa che vende ai consumatori sul mercato italiano. È da quel giorno che si applica il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 e in vigore dal 24 marzo dello stesso anno, con cui l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2024/825, nota come Empowering Consumers for the Green Transition Directive. Il provvedimento impatta in particolare la comunicazione ambientale rivolta ai consumatori e l’assetto degli obblighi informativi e delle garanzie nelle vendite a distanza. L’intervento tiene fermo l’impianto di due direttive-cardine: la 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, ma le riscrive nei punti chiave. In Italia, il D.Lgs. 30/2026 modifica quindi il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) intervenendo su una serie di articoli.
Claim ambientali circostanziati
Il cambiamento più immediato riguarda il modo in cui un’azienda può dire di essere sostenibile. Fino a oggi il rischio di violazione delle normative si concentrava sulla dichiarazione ambientale palesemente falsa. Da fine settembre il baricentro si sposta. Le formule che hanno popolato per anni packaging, spot e schede prodotto, come “eco-friendly”, “green”, “amico dell’ambiente”, “climate neutral”, non sono più utilizzabili da sole. Diventano lecite soltanto se accompagnate, sullo stesso mezzo di comunicazione, dalla specificazione di che cosa significhino in concreto, oppure se l’azienda è in grado di dimostrare un’eccellenza ambientale riconosciuta. Nella pratica questo vuol dire un’etichetta ecologica ufficiale: l’Ecolabel UE, un marchio nazionale o regionale Iso 14024 di tipo I riconosciuto dagli Stati membri, o le migliori prestazioni previste da altra normativa europea, per esempio in materia di etichettatura energetica.
Un’affermazione generica priva di questi agganci è considerata scorretta in ogni caso, senza che occorra dimostrare che abbia tratto in inganno il singolo consumatore.
La stessa logica si applica alle etichette e ai bollini di sostenibilità. Da settembre un’impresa può esporre un marchio di questo tipo solo se poggia su un sistema di certificazione con verifica di terze parti indipendenti e requisiti pubblicamente accessibili, oppure se è stato istituito da un’autorità pubblica. I loghi ambientali autodichiarati, costruiti internamente senza alcun controllo esterno, non possono più comparire. In concreto, chi vende dovrà passare in rassegna ogni sigillo, foglia stilizzata o dicitura “certificato” presente sui propri prodotti e sulle proprie pagine, e rimuovere quanto non regge a questa verifica.
Neutralità climatica
Un capitolo a sé riguarda le comunicazioni sulla neutralità climatica. Il documento di chiarimento della Commissione europea, diffuso a giugno 2026 dalla Direzione generale Giustizia e consumatori, spiega: affermazioni come “climate neutral”, “CO2 neutral” o “carbon positive” non possono più basarsi sull’acquisto di crediti per compensare le emissioni al di fuori del ciclo di vita del prodotto. Un caso di scuola può essere quello di un volo presentato come a impatto climatico zero perché la compagnia finanzia un progetto di riforestazione: da settembre una comunicazione così costruita è vietata. L’azienda resta libera di raccontare i propri investimenti in progetti ambientali, ma non può spacciarli per un annullamento dell’impatto del prodotto. Le dichiarazioni climatiche restano possibili solo se fondate su riduzioni reali e verificabili lungo la filiera.
Diverso è il caso degli impegni rivolti al futuro, come l’obiettivo di diventare neutrali entro una certa data. Qui non scatta un divieto assoluto, ma una verifica di sostanza: la promessa regge solo se sorretta da un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili, scadenze precise e risorse allocate, e soprattutto controllato periodicamente da un soggetto terzo indipendente le cui conclusioni siano accessibili ai consumatori. Un traguardo annunciato senza questa infrastruttura di prova diventa una pratica ingannevole. Cade anche l’abitudine di vantare come pregio ciò che pregio non è: presentare come vantaggio un elemento irrilevante – noti i casi dell’acqua in bottiglia “senza glutine” o della carta “senza plastica” – che non dipende da alcuna reale caratteristica distintiva del prodotto è ora esplicitamente vietato.
E-commerce, cosa cambia
Novità anche per chi vende online, perché sono state ridisegnate le informazioni che devono comparire prima che il cliente concluda l’acquisto. La consegna è il primo punto: quando esistono opzioni di spedizione a minore impatto ambientale, il venditore deve renderle visibili nel percorso d’acquisto, non lasciarle implicite. È un dettaglio che obbliga a rivedere il modo in cui il checkout presenta le alternative logistiche.
Poi c’è la riparabilità, destinata a diventare un’informazione ordinaria della scheda prodotto. Dove l’Unione europea ha fissato un indice di riparabilità armonizzato per una categoria, quel punteggio va mostrato al consumatore: è già così per smartphone e tablet, per i quali dal 20 giugno 2025 l’etichetta energetica europea include la valutazione sulla riparabilità. Dove l’indice non esiste ancora, ma il produttore fornisce i dati, il venditore deve comunque indicare se e come si trovano i pezzi di ricambio, quanto costano, come ordinarli, dove reperire le istruzioni di riparazione e quali eventuali restrizioni esistano. L’obiettivo è mettere il consumatore in condizione di sapere, prima di comprare, quanto a lungo potrà usare e far riparare ciò che acquista.
Un discorso parallelo vale per i prodotti connessi, dallo smartphone all’elettrodomestico intelligente, e per contenuti e servizi digitali: il venditore deve dichiarare per quanto tempo il produttore garantirà gli aggiornamenti software. E poiché un aggiornamento può anche peggiorare le cose, diventa vietato tacere che una determinata release comprometterà il funzionamento del dispositivo, così come presentare come necessario un aggiornamento che serve solo a introdurre qualche funzione in più.
Garanzie in chiaro e gestione degli stock
Il decreto standardizza anche il modo in cui il consumatore viene informato sulle garanzie. Arrivano due strumenti uniformi in tutta l’Unione, con formato definito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960. Il primo è un avviso armonizzato che ricorda l’esistenza della garanzia legale di conformità – la copertura minima di due anni che spetta per legge. Il secondo è l’etichetta Garan, primo simbolo visivo armonizzato a livello europeo per la garanzia commerciale di durabilità del produttore espressa in anni: il titolo richiama la parola “garanzia” in più lingue dell’Unione ed è accompagnato da un segno di spunta, da un simbolo a calendario che indica la durata offerta, da un promemoria della garanzia legale e da un codice QR verso le informazioni ufficiali. Quando il produttore sceglie di offrire una garanzia di durabilità idonea (gratuita, estesa all’intero bene e di durata superiore ai due anni) l’uso dell’etichetta diventa obbligatorio e il venditore non può sostituirla con un proprio bollino.

Il formato è vincolato e non modificabile, salvo i campi variabili come anni, marca e modello. Per le vendite online l’etichetta va mostrata a colori e può essere presentata in forma annidata, espandibile al clic o al passaggio del mouse; l’informazione sulla garanzia di durabilità, quando il contratto comporta un pagamento, va comunque data prima che il cliente confermi l’ordine, in modo chiaro ed evidente. Nel commercio elettronico questo significa, molto concretamente, inserire l’avviso come promemoria stabile sulle pagine di vendita ed esporre l’etichetta Garan accanto all’immagine del prodotto coperto.
C’è infine un tema di tempistiche che riguarda tutti. La Commissione europea ha chiarito che le nuove regole si applicano anche ai prodotti già fabbricati, ordinati o presenti a scaffale prima del 27 settembre 2026, senza un periodo di tolleranza aggiuntivo. Un claim o un’etichetta non conforme su merce già in magazzino va sistemato: la strada indicata è quella pratica dell’adesivo correttivo, della copertura del messaggio o dell’integrazione delle informazioni al punto vendita.
Il controllo, in Italia, resta affidato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per le imprese – e in particolare per chi vende online, dove ogni claim è replicato su centinaia di schede – l’adeguamento passa da un lavoro capillare su marchi, etichette, contenuti di prodotto e flussi di acquisto, da avviare senza attendere l’ultima settimana utile.
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