La partita giudiziaria in essere su Android si chiude a favore della Commissione Europea. Il 2 luglio 2026 la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha respinto l’impugnazione presentata da Google e dalla società madre Alphabet, confermando l’ammenda da circa 4,1 miliardi di euro per la multa inflitta al gruppo per abuso di posizione dominante. Con la sentenza nella causa C-738/22 P, i giudici del Lussemburgo avallano in via definitiva l’impianto costruito attorno alle pratiche secondo il quale Google avrebbe imposto la precedenza del proprio motore di ricerca Google Search e del browser Chrome sui dispositivi mobili basati sul sistema operativo Android, anch’esso di proprietà dell’azienda.
Quattro salti nella storia … Che ha origine nel 2018
In una decisione espressa nel 2018 la Commissione Europea conclude che Google avrebbe abusato della propria posizione dominante attraverso accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di alcune applicazioni. La Corte Europea qualifica poi i comportamenti come un’infrazione unica e continuata.

L’ammenda iniziale ammontava a 4.342.865.000 euro, di cui 1.921.666.000 posti in solido a carico di Alphabet. Nel settembre 2022, il Tribunale dell’Unione Europea, giudice di primo grado, conferma la qualificazione dell’infrazione ma annulla la parte della decisione relativa agli accordi di ripartizione dei ricavi legati alla preinstallazione esclusiva di Google Search su un portafoglio predefinito di dispositivi. Rideterminando la sanzione, il Tribunale la fissa in 4.125.000.000 euro per Google, di cui 1.520.605.895 a carico di Alphabet in virtù della responsabilità solidale. Ed è contro quest’ultima sentenza che le due società propongono impugnazione, ora respinta: l’ammenda resta quella rivista dal Tribunale. L’impugnazione, va ricordato, poteva vertere unicamente su questioni di diritto e non avrebbe sospeso l’efficacia della sentenza impugnata; respingendola, la Corte rende definitiva la sanzione senza rinviare la causa al Tribunale.
Le pratiche contestate
Le pratiche contestate a Google si articolavano su tre tipi di accordi. I primi, gli accordi di distribuzione, avrebbero imposto ai costruttori di dispositivi mobili di preinstallare Google Search e Chrome per ottenere la licenza d’uso del Play Store. I secondi, gli accordi antiframmentazione, subordinavano il rilascio di quelle stesse licenze all’impegno dei produttori a non vendere dispositivi con versioni di Android non autorizzate da Google. I terzi, gli accordi di ripartizione dei ricavi, legavano la corresponsione di una quota dei ricavi pubblicitari alla rinuncia, da parte di costruttori e operatori di reti mobili, a preinstallare un motore di ricerca concorrente. Secondo la sentenza, tutte queste restrizioni condividevano un obiettivo comune (proteggere e rafforzare la posizione dominante di Google nella ricerca generale e i relativi ricavi pubblicitari) tanto da configurare un’infrazione unica e continuata al divieto di abuso di posizione dominante sancito dall’articolo 102 del Tfeu (Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea).
Perché e come l’impugnazione è stata respinta
Nel respingere i motivi di Google e Alphabet, la Corte affronta diversi punti di diritto. Sul piano degli effetti anticoncorrenziali chiarisce che il Tribunale poteva valutare l’intero contesto economico pertinente (inclusi gli accordi di ripartizione dei ricavi) senza dover procedere sistematicamente a un’analisi controfattuale per accertare l’abuso.

La Corte conferma inoltre che il Tribunale poteva riconoscere l’esistenza di uno “status quo bias” a favore delle applicazioni preinstallate, rilevando come Google e Alphabet non avessero dimostrato che le sole preferenze degli utenti o la presunta qualità dei servizi spiegassero i comportamenti osservati. Il riferimento allo “status quo bias” è centrale, perché coglie l’inerzia che porta gli utenti a mantenere le applicazioni già presenti sul dispositivo, a vantaggio di chi le preinstalla.
Un passaggio rilevante riguarda il cosiddetto test del concorrente altrettanto efficiente (As-Efficient-Competitor test o Aec è criterio economico utilizzato dalle autorità antitrust per valutare l’abuso di posizione dominante): la Corte precisa che la dimostrazione di un abuso di posizione dominante non è, in ogni caso, subordinata alla prova della capacità di escludere unicamente concorrenti altrettanto efficienti. Considerate le caratteristiche specifiche dei mercati digitali in questione, il Tribunale poteva concludere che le pratiche fossero idonee a restringere la concorrenza e a rafforzare le barriere all’ingresso, anche senza ricorrere a quel criterio. Analogamente, gli accordi antiframmentazione, idonei a limitare gli sbocchi commerciali delle versioni di Android non compatibili, sono stati ritenuti anticoncorrenziali senza necessità di un’analisi controfattuale.
La Corte avalla infine due ulteriori valutazioni: il Tribunale poteva respingere le giustificazioni oggettive addotte da Google e mantenere la qualificazione di infrazione unica e continuata nonostante l’annullamento parziale, poiché gli abusi residui rientravano comunque in una medesima strategia anticoncorrenziale; e ha correttamente esercitato la propria competenza estesa al merito nel determinare l’importo dell’ammenda, con una motivazione ritenuta sufficiente e nel rispetto dei principi procedurali invocati, a partire dai diritti della difesa.
Trattandosi di una pronuncia resa in sede di impugnazione, per definizione limitata alle sole questioni di diritto, la decisione chiude in via definitiva il contenzioso avviato nel 2018. Per Google si tratta della conferma di una delle sanzioni antitrust più pesanti mai comminate dall’Unione Europea; per la Commissione, la sentenza consolida l’impianto giuridico con cui Bruxelles ha affrontato il potere di mercato delle grandi piattaforme, in un contesto in cui la regolazione dei mercati digitali è oggi presidiata anche da strumenti più recenti. Il caso Android, nato prima di quella nuova cornice normativa, ne ha in buona parte anticipato la logica. Sul piano pratico, la conferma dell’ammenda chiude una delle più lunghe controversie antitrust europee nel campo tecnologico e ribadisce il perimetro entro cui le grandi piattaforme possono impostare i propri ecosistemi mobili.
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