Sì è concluso alla fine di febbraio il procedimento dell’Autorità Garante per le Comunicazioni (Agcom) che accerta il comportamento scorretto di Tim in relazione alla strategia anticoncorrenziale posta in essere per ostacolare lo sviluppo degli investimenti in infrastrutture di rete per la banda ultralarga.
Con una multa da 116 milioni di euro, l’Autorità ha ritenuto di dover sanzionare la condotta di Tim volta a ritardare lo sviluppo della fibra fino al domicilio (Fiber To The Home) nelle cosiddette aree bianche, quindi proprio dove più ce ne sarebbe stato più bisogno, perché aree in cui il volume di mercato non giustificherebbe i costi di un’infrastruttura innovativa, senza i sussidi necessari.
L’Italia, purtroppo, è già strutturalmente in ritardo rispetto alle altre economie europee in termini di copertura del territorio con le tecnologie Ftth, davanti solo alla Grecia. I dati Agcom illustrano una situazione di importante gravità, per certi aspetti evidenziata ulteriormente ora, nel momento di emergenza sanitaria, in cui la banda davvero è fattore abilitante anche per proseguire l‘attività educativa e di business, ovunque.
Basta guardare i numeri. A fine 2016, solo il 18% circa delle unità immobiliari era coperta da una rete in fibra ottica, un dato al di sotto della media dell’UE, pari al 22%. La forbice nel tempo si è ampliata sempre di più. Due anni dopo l’Italia si è trovata ad un punto percentuale in più appena rispetto all’UE nel 2016, mentre l’Europa è balzata al 29%. E non ci sono motivi per sorridere nemmeno confrontando le prestazioni.
Come riporta Agcom, “a dicembre 2016, meno del 3% delle linee fisse a banda larga attive in Italia supportava velocità di download superiori a 100 Mbps, laddove la media UE era già pari al 17%. Gli stessi dati, a fine 2018, erano pari rispettivamente al 18% e al 30%”.
Nel dettaglio Tim avrebbe modificato in modo non profittevole i piani di copertura delle aree interessate durante lo svolgimento delle gare, intraprendendo anche iniziative legali per ritardare le medesime.
E, sempre per quanto riporta l’Antitrust “le condotte di Tim sono risultate indirizzate a preservare il suo potere di mercato nella fornitura dei servizi di accesso alla rete fissa e dei servizi di telecomunicazioni alla clientela finale. Tim ha posto ostacoli all’ingresso di altri concorrenti, impedendo sia una trasformazione del mercato secondo condizioni di concorrenza infrastrutturale, sia il regolare confronto competitivo nel mercato dei servizi al dettaglio rivolti alla clientela finale”.
Tra le motivazioni alla base della sanzione da 116 milioni di euro c’è anche la rimodulazione dell’offerta di servizi di accesso alla rete in fibra tesa a “prosciugare preventivamente il bacino di domanda contendibile dagli altri operatori”, con metodi come l’abbassamento dei prezzi di alcuni servizi addirittura fino al “sotto costo”, oppure con offerte promozionali inclusive di elementi in grado di legare il cliente per una durata temporale eccessiva.
L’importo, secondo l’Autorità, tiene conto del bisogno di garantire sufficientemente l’effetto deterrente al ripetersi della condotta dell’operatore, ma allo stesso tempo non vuole essere “ingiustificatamente afflittivo”. E si riconosce l’attenzione di Tim ad assicurare che le offerte promozionali potessero essere effettivamente replicabili dagli altri operatori. Secondo le evidenze degli atti poi non si è potuto ritenere confermata l’ipotesi istruttoria per la quale “la strategia abusiva sarebbe stata realizzata anche mediante l’utilizzo delle informazioni privilegiate riguardanti la clientela degli operatori alternativi nel mercato retail”.
Tra le aziende danneggiate in prima linea c’è Open Fiber, già in rotta di collisione con Tim per quanto riguarda il progetto Cassiopea. In questi casi, è sempre difficile la corretta valutazione del rapporto tra la sanzione, il guadagno eventualmente maturato attraverso la condotta illegale da chi deve poi pagare la multa, e l’effettivo danno subito dai concorrenti.
All’Autorità non pare imputabile a Tim l’inerzia rispetto al prodursi del fenomeno delle malpractice come “riconducibile all’ambito del complesso disegno strategico configurato e posto in essere da Tim, considerate le numerose iniziative poste in essere da Tim aventi una finalità di contenimento del rischio di utilizzo strumentale delle informazioni sulle attività di rete”.
La replica di Tim
Tim non ha fatto attendere molto la replica, che è arrivata in conclusione di giornata, sempre il 6 marzo, data del provvedimento.
L’operatore ha preso atto della decisione assunta ma ha rimarcato una serie di perplessità, anche perché “le presunte condotte anticompetitive di TIM” sono state valutate in maniera “del tutto diversa dal Regolatore del settore”.
Spiega Tim: “Agcom si è in più occasioni occupata dei temi trattati nell’istruttoria, adottando regolamentazioni specifiche su gran parte delle fattispecie oggetto del provvedimento”. Tim rimarca poi come sia stato riconosciuto di aver bloccato gli investimenti nelle aree bianche, non aver commercializzato i propri servizi ultrabroadband e aver rinunciato a tutti i contenziosi in essere sulle gare Infratel coinvolgenti Open Fiber.
Agcom riconosce a Tim “il lancio di un piano per la realizzazione di reti in fibra in 39 città, invitando i concorrenti interessati al coinvestimento, per ridurre costi e tempi di completamento, e l’introduzione di nuove e più convenienti offerte per i concorrenti per la realizzazione di reti proprietarie in fibra“. E Tim specifica come “la principale contestazione oggetto della decisione faccia riferimento a un progetto di investimento nelle aree a fallimento di mercato, considerato da Agcom abusivo nei confronti di Open Fiber che, in tali aree, dovrebbe costruire con soldi pubblici un’infrastruttura in fibra che arrivi nelle case (così come richiamato dall’Agcm), cosa che invece non è avvenuta come anche evidenziato in diverse sedi istituzionali”. Conclude la replica: “Desta stupore ricevere una sanzione per aver ipotizzato di investire risorse private nell’ammodernamento del Paese per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale, pur adeguando puntualmente la propria offerta alle prescrizioni regolamentari”.
Restano valide una serie di osservazioni: la prima riguarda la situazione attuale di disponibilità di banda larga e di Ftth che ci vede ancora non degnamente posizionati, con il resto dell’Europa, per una serie di ritardi di cui la responsabilità è corretto sia assunta dagli operatori.
Nulla questo ha a che vedere ovviamente con la sanzione, ma è un dato di fatto che inerzie e pastoie di vario tipo hanno danneggiato di fatto la possibilità per i cittadini di disporre di servizi adeguati. E ancora oggi, non sono pochi i comuni (anche in Lombardia) che non dispongono di connettività all’altezza delle esigenze, che nel frattempo, per l’attuale contesto di emergenza sanitaria, sono diventate urgenze. Gli operatori non hanno dimostrato la necessaria solerzia e attenzione utilizzate di solito nella lotta concorrenziale tra loro, per esempio nei confronti dell’utenza. Tra le ultime basterebbe ricordare la vicenda delle bollette a 28 giorni, che ha portato Agcom a sanzionarle di recente.
In relazione all’emergenza sanitaria in corso, la sanzione potrà essere pagata da Tim entro il 1 ottobre 2020.
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