La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427–436) ha reintrodotto un importante beneficio fiscale – denominato Iperammortamento – per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegati IV e V alla L. 199/2025) e per l’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile. La misura consiste in una maggiorazione ai fini fiscali del costo di acquisizione e di conseguenza delle relative quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (leasing) dei beni.
La finestra temporale interessata riguarda gli investimenti completati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028, rispondendo così all’esigenza più volte rappresentata dalla categoria imprenditoriale di programmazione pluriennale degli investimenti, anche in considerazione della complessità di progettazione e produzione degli investimenti stessi.
Non si tratta di un bando di finanza agevolata, con le conseguenti complessità procedurali ed incertezze in merito alla messa a disposizione dei fondi necessaria, ma di una misura di defiscalizzazione ai fini delle imposte sui redditi delle società Ires la cui fruizione si concretizza direttamente nella dichiarazione dei redditi.
La misura del beneficio
La maggiorazione del costo di acquisizione si applica con le seguenti aliquote, calcolate per fasce di investimento completate in ciascuna annualità:
- 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- 50% per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro
E’ importante sottolineare che tali plafond di investimento si rinnovano di anno in anno, dando così un più ampio ammontante di investimento complessivo che può beneficiare dell’agevolazione. Il beneficio rileva ai fini Ires a decorrere dal periodo d’imposta nel quale il Gse comunica l’esito positivo delle verifiche sulla comunicazione di completamento. Alcuni esempi qui di seguito.

Beni agevolabili
Beni materiali e immateriali 4.0 (Allegato IV e V alla L. 199/2025) – Rientrano nell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi quali, ad esempio, macchine utensili laser, impianti per la trasformazione di materiali e materie prime, macchine per la deformazione plastica dei metalli, macchine per assemblaggio, saldatura, confezionamento, imballaggio, robot collaborativi, macchine motrici e dispositivi per il carico e lo scarico, magazzini automatizzati, impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi. Per quanto riguarda invece i beni immateriali, sono agevolabili, ad esempio, i software e i sistemi funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, come i sistemi di gestione della supply chain, Industrial Internet of Things (IIoT), sistemi di gestione energetica.
Tra le novità del decreto attuativo si segnala l’introduzione di un nuovo Gruppo IV nell’Allegato IV, che include beni digitali infrastrutturali come le infrastrutture di sicurezza informatica (cybersecurity industriale, disaster recovery, protezione degli endpoint industriali), le infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale (high performance computing, machine learning, storage entreprise), le infrastrutture di connettività industriale (reti 5g private). Tali beni devono essere soggetti a specifiche condizioni di ammissibilità, interconnessione e prassi peritale.
Beni per autoproduzione di energia rinnovabile – Sono agevolabili anche gli investimenti in impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idraulico, geotermico, biomasse), inclusi i sistemi di accumulo, purché localizzati sulla stessa particella catastale o collegati tramite Pod alla struttura produttiva. Il dimensionamento degli impianti non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Il costo massimo agevolabile per i sistemi di accumulo è fissato a 900 euro/kWh.
La novità procedurale: come accedere al beneficio
Il decreto segna un’evoluzione significativa dell’iperammortamento, ampliandone l’ambito applicativo e rafforzandone il ruolo a sostegno degli investimenti delle imprese. La misura si presenta oggi più accessibile sotto il profilo operativo, ma richiede al contempo una gestione estremamente rigorosa, in particolare con riferimento agli adempimenti documentali e procedurali.
La nuova agevolazione prevede infatti una procedura articolata in tre fasi, gestita tramite la piattaforma informatica del Gse:
- Comunicazione preventiva: da trasmettere prima o contestualmente all’ordine, con indicazione dei dati dell’impresa, della struttura produttiva, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti.
- Comunicazione di conferma dell’investimento: da trasmettere entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo del Gsesulla comunicazione preventiva, con indicazione della data e importo del pagamento dell’acconto, che deve essere pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
- Comunicazione di completamento: da trasmettere al completamento degli investimenti. Deve essere corredata dalla perizia tecnica asseverata e dalla certificazione contabile.
Il Gse dispone di 10 giorni per verificare la completezza di ciascuna comunicazione e comunicare l’esito. Il mancato rispetto delle scadenze o delle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del beneficio.
La documentazione richiesta
Perizia tecnica asseverata – A differenza della precedente normativa, è sempre obbligatoria la perizia tecnica asseverata indipendentemente del valore dell’investimento. Le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione devono quindi essere sempre comprovate da perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti all’albo o da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da agronomi o periti agrari laureati.
Certificazione contabile – L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve essere attestato da apposita certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (o, per le imprese non obbligate per legge, da un revisore legale o società di revisione iscritti nella sezione A del Registro MEF).
L’evoluzione normativa ha progressivamente ampliato il perimetro delle agevolazioni, rendendo al contempo più articolati i requisiti tecnici e documentali richiesti.
In questo scenario, assume particolare rilevanza un approccio integrato che consenta di coniugare in maniera coordinata competenze fiscali e competenze tecnico-ingegneristiche, soprattutto ai fini della corretta qualificazione degli investimenti e della predisposizione delle perizie asseverate. La corretta gestione degli aspetti tecnici e procedurali risulta fondamentale per assicurarsi un beneficio certo e duraturo, oltre a contribuire a ridurre i tempi e i costi operativi.
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*Ferruccio Bongiorni è fondatore e managing director di Studio Bongiorni. Dottore commercialista e revisore legale, affianca le imprese in ambito fiscale e societario nelle operazioni straordinarie e nei percorsi di trasformazione.
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