Un servizio pubblico digitale è utile solo se tutti riescono a usarlo. È la premessa da cui parte il monitoraggio di Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale, che tiene il conto delle dichiarazioni di accessibilità pubblicate dalle amministrazioni e del loro grado di conformità. Il quadro racconta una crescita costante, dal 2020 sono circa 66mila le dichiarazioni compilate, ma anche una copertura ancora parziale rispetto al numero reale di siti e applicazioni gestiti dalla pubblica amministrazione, spesso molti di più per ogni singolo ente. C’è poi un limite di lettura da tenere presente: i dati pubblicati sul cruscotto si fermano al secondo semestre del 2025, e la stessa Agid avverte che i report saranno aggiornati a breve. In poche parole: il numero delle dichiarazioni cresce, ma non coincide ancora con quello dei servizi effettivamente presidiati. È su questo sfondo che cade una scadenza ormai vicina, quella del 23 settembre.

Cos’è l’accessibilità digitale?

Prima della scadenza del 23 settembre conviene chiarire di cosa si parla. Con il termine “accessibilità digitale” si intende l’insieme delle caratteristiche che rendono un sito, un’app o un documento utilizzabili da chiunque, comprese le persone con disabilità che navigano con screen reader, tastiere speciali o altri ausili. Non è un criterio soggettivo: il riferimento tecnico sono le Wcag 2.1, le linee guida internazionali del World Wide Web Consortium recepite nella norma Uni EN 301 549. Le Wcag fissano tre livelli di conformità (A, AA e AAA) e la legge italiana impone il rispetto dei primi due, corrispondenti a 50 criteri per i siti Web; il sistema automatico usato dall’Agid per il monitoraggio semplificato, Mauve++, ne verifica 31. A seconda dei controlli un servizio può risultare conforme, parzialmente conforme o non conforme. Lo strumento con cui ogni amministrazione rende pubblico questo stato è appunto la dichiarazione di accessibilità: un documento che indica anche i contenuti non accessibili e ospita il meccanismo di feedback, il canale con cui i cittadini possono segnalare le barriere incontrate e chiedere assistenza.

La scadenza del 23 settembre

Il conto alla rovescia per siti e servizi digitali accessibili è agli sgoccioli. Entro il 23 settembre ogni pubblica amministrazione deve pubblicare o aggiornare la dichiarazione relativa a ciascun sito Web e a ciascuna applicazione mobile di cui è titolare. L’operazione si svolge esclusivamente online, attraverso l’applicazione dedicata di Agid (form.agid.gov.it), e l’accesso è riservato al responsabile per la transizione al digitale, la figura interna a ogni ente il cui indirizzo istituzionale deve risultare censito sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni: senza quella e-mail, semplicemente, non si entra nella piattaforma. Per i servizi nuovi la procedura genera un link univoco da inserire nel footer del sito o nell’apposita sezione dell’app; per le dichiarazioni già pubblicate negli anni scorsi è invece sufficiente aggiornare i contenuti e confermarne la pubblicazione; Agid, dal canto suo, effettua controlli automatici sulla presenza dei link pubblicati. Non è un adempimento una tantum: ogni dichiarazione vale un anno, dal 24 settembre al 23 settembre successivo, e va quindi riesaminata a ogni giro di calendario. Accanto a questa ne corre una seconda, meno citata: entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni devono pubblicare i propri obiettivi di accessibilità.

Un obbligo di legge ancora sottovalutato

Dietro la procedura c’è una cornice normativa precisa. L’obbligo nasce dalla legge 4 del 2004 (legge Stanca) modificata dal decreto legislativo 106 del 2018 che ha recepito la direttiva europea 2016/2102. I contenuti della dichiarazione seguono uno schema fissato a livello comunitario.

A che punto siamo. L'accessibilità digitale di siti e applicazioni nella PA (fonte: Agid al 16/9/2026, dati riferiti al 2025)
A che punto siamo. L’accessibilità digitale di siti e applicazioni nella PA (fonte: Agid al 16/9/2026, dati riferiti al 2025)

La mancata pubblicazione non è un dettaglio formale: configura un inadempimento normativo, con le responsabilità previste dall’articolo 9 della stessa legge. Il perimetro dei soggetti obbligati si è nel tempo ridefinito: con il decreto legislativo 82 del 2022 le grandi imprese private che erogano determinati servizi, con un fatturato medio degli ultimi tre anni superiore a 500 milioni di euro, non devono più produrre questa dichiarazione, ma restano tenute a fornire informazioni sull’accessibilità dei propri servizi. Al di là degli obblighi, il punto di fondo resta un altro: garantire che chiunque, a prescindere dalla disabilità o dal dispositivo usato, possa accedere in autonomia ai servizi pubblici e all’informazione. Oggettivamente oggi è ancora un miraggio.

La scadenza del 23 settembre come momento di controllo ricorrente comprende anche il rischio, come per molti adempimenti, che tutto si riduca a un modulo compilato e archiviato: la dichiarazione fotografa lo stato dei servizi, ma non lo migliora da sola. La prova vera è un’altra e cioè che alle dichiarazioni corrisponda un’accessibilità reale, e sarà leggibile soltanto quando il monitoraggio dell’Agid, nel momento in cui si scrive ancora fermo al secondo semestre 2025, verrà aggiornato con i dati della nuova tornata. Fino ad allora il numero delle dichiarazioni dirà quanto le amministrazioni sono in regola, non ancora quanto i loro servizi siano davvero per tutti. È lì che si gioca la differenza tra un diritto dichiarato e un diritto esercitabile.

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